DIRITTO&MAFIA

41-bisIl 41-bis è da sempre terreno di accese discussioni e di scottanti trattative. Da un lato l’esigenza incalzante di recidere i contatti tra l’esponente della criminalità organizzata con il mondo esterno, dall’altra le istanze garantiste che vedono nel detenuto un soggetto detentore di diritti di importanza costituzionale. Ecco i due poli, intaccabili da un lato ma apparentemente antitetici dall’altro.  Sicuramente il regime carcerario duro rappresenta uno strumento indispensabile per la lotta alla criminalità organizzata. Tuttavia, è considerato da taluni come un regime carcerario al limite del rispetto dei diritti umani: una tortura. Tra questi ultimi si schiera Nino Mandalà che, dal suo blog, critica aspramente il 41-bis. Inferno dei vivi. Così è definito. Ma a fronte di ciò è necessario inquadrare non solo la visione della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei diritti dell’uomo a riguardo, ma anche l’intrinseca conciliazione della ratio sottoposta al 41-bis  con i principi Costituzionali e normativi dell’ordinamento penitenziario. Mandalà sale in cattedra e punta il dito contro quello Stato che dovrebbe farsi protettore dei diritti fondamentali dell’uomo; peccato non si soffermi sul background della normativa: l’immancabile necessità di un trattamento differenziato verso quei soggetti che, a causa dell’inclinazione a ricostruire nelle mura carcerarie la gerarchia della criminalità organizzata, rischierebbero di sgretolare le basi fondanti dell’istituto.

Chi è Antonio “Nino” Mandalà
Il protagonista di questa vicenda è Antonio Mandalà. Originario di Villabate, un paesino della provincia di Palermo. Considerato dagli inquirenti il presunto capomafia di Villabate:  è stato, infatti, condannato in secondo grado a otto anni di reclusione per associazione di stampo mafioso (art. 416-bis c.p.); ad oggi è libero, causa la scadenza dei termini di custodia cautelare, in attesa del giudizio definitivo della Corte di Cassazione. Il suo soprannome è l’avvocato, in virtù della sua laurea in Giurisprudenza. Ciononostante la passione di Mandalà non è il diritto, bensì la politica, tanto da aver -fondato uno dei primi club di Forza Italia in Sicilia. Nino Mandalà è stato anche amministratore delegato di una società di brokeraggio assicurativo, chiamata Sicula Brokers, collaborando tra gli altri anche con Benny D’Agostino, vicino al boss Michele Greco, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Società alla quale, sebbene solo per un anno e con una quota del 4%, ha partecipato anche l’attuale Presidente del Senato Renato Schifani. Il figlio dell’avvocato, Nicola Mandalà, sta scontando l’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore Salvatore Geraci ed è sottoposto al regime di carcere duro previsto dall’art. 41-bis c.p. Inoltre, il rampollo di casa Mandalà è ritenuto uno dei più fedeli collaboratori di Bernardo Provenzano, detto “zu Binnu”. Infatti, secondo gli inquirenti, Nicola Mandalà avrebbe accompagnato il vecchio boss corleonese, durante il suo lungo periodo di latitanza, nella clinica “La Ciotat” di Marsiglia, affinché quest’ultimo si operasse alla prostata. Per di più, l’episodio sembrerebbe essere collegato alla morte dell’urologo siciliano Attilio Manca. Inizialmente la scomparsa del giovane medico venne archiviata come un suicidio: il decesso è stato causato da un’iniezione di sostanze letali. Tuttavia, secondo la ricostruzione dei genitori, si tratterebbe di un omicidio. Infatti, Manca sarebbe stato costretto ad assistere Provenzano e successivamente ammazzato in quanto considerato un testimone scomodo, in grado di mettere a repentaglio la latitanza del boss corleonese.

Il (presunto) boss che fa il blogger
Sconfiggere il carcere duro a colpi di blog. Il 41-bis è, a suo dire, un regime di tortura nonché vulnus del nostro sistema giudiziario. Chi parla è proprio Nino Mandalà. Scrive su un blog, il suo blog. Si appella ai parenti delle vittime di mafia, chini ancora a piangere sulle lapidi dei loro cari, uccisi dalla barbarie indiscriminata della giustizia di mafia. “Compagni di un medesimo viaggio”. Ecco come vengono definiti. Di questi comprende lo sdegno, l’ira, giustifica il loro desiderio di giustizia ma non accetta il mescolarsi del loro dolore con “la voglia di sangue di cui si nutrono gli squallidi personaggi che usano i drammi altrui per liberare la loro anima malvagia”. Parla di giustizia: “A ciascuno il suo, ai colpevoli l’espiazione della pena, ai giusti la pretesa del rispetto dei fondamentali diritti umani. Il rigore dell’espiazione non deve essere frainteso e confuso con la tortura, l’espiazione deve procedere senza sconti ma avendo riguardo per la dignità del colpevole e dei suoi familiari.” La sua giustizia: “ Ecco cosa intendo per giustizia di contro al giustizialismo, non certo il perdono da parte dello Stato che non può abdicare al suo rigore, ma neanche la vendetta e l’accanimento nei confronti del reo al cui fianco mi piace immaginare la pietà della vittima che ben conosce la sofferenza e ne avverte l’insensatezza.” Richiama all’attenzione lezioni di uomini di cultura, come Beccaria, Montesquieu, Locke. Grida al mondo la sua visione della pena, di riflesso ai loro insegnamenti: “la pena non è afflizione e non è ammissibile che esseri umani fatti della stessa carne di noi tutti subiscano l’inferno di una condizione intollerabile quale è quella del 41-bis reiterato ininterrottamente per decenni, senza alcuna considerazione per le mutate circostanze e per le nuove sensibilità nel frattempo maturate nell’animo dei detenuti, in cui la vita fisica e quella psichica vengono giorno dopo giorno spente con un crudele stillicidio di vessazioni che coinvolgono i reclusi e i loro familiari.” Scomoda addirittura i piani alti di Montecitorio, persone che contano, che stima. Ad iniziare dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, definendoli: “ combattivi difensori dei diritti umani come Pannella, Della Vedova e Manconi, portatori di una concezione giuridica rigorosamente garantista come Pisapia e Ferrajoli, giornalisti intellettualmente onesti come Polito, Battista e carismatici come Scalfari, non hanno alibi se continuano a latitare in una contesa che riguarda la civiltà del diritto ancor prima della sopravvivenza di vite umane”. Il tutto per cosa? Per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’abolizione di un regime carcerario troppo duro, a tratti disumano per  detenuti mafiosi. Ma la battaglia sembra essere persa in partenza. Per l’esistenza di nemici. Persone che sposano la linea della fermezza, del rigore, rigettando la strada della trattativa. Magistrati e uomini che giorno dopo giorno vivono per questo. Per portare avanti la loro di battaglia. Anche se non li cita espressamente tra le righe è intuibile tale richiamo: “battaglia che so difficile perché combattuta contro avversari che godono di seguito, di potere di veto e coagulano umori giacobini coltivati a lungo e capillarmente diffusi in una opinione pubblica spaventata e incitata al linciaggio, ma che ha il fascino delle lotte degne perché riguarda l’uomo della cui centralità cominciò a parlare un certo Socrate attirandosi l’accusa di empietà, perché riguarda la sua dignità che è quella di tutti noi.” A lui la risposta di Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell’Associazione familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, a Firenze: “I nostri cari sono morti perché la mafia non voleva quel 41-bis. Noi non saremo mai compagni di viaggio di Mandalà e di quelli come lui, se ne guardi bene dal dirlo. Noi vogliamo il 41-bis, fondamentale perché i mafiosi non comunichino con l’esterno. Semmai siamo preoccupati perché i boss riescono a volte a mandare messaggi fuori nonostante il carcere duro”. Parole dure come pietre.

Il 41-bis

Approfondimento a cura della Redazione

La legge 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) pone come principio fondamentale e finalità da perseguire attraverso il carcere la rieducazione del detenuto. Come infatti statuisce anche l’art. 27 c.3 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”), il carcere dovrebbe avere come scopo quello di rieducare il soggetto e di reinserirlo nella società. Dice dunque l’art. 1 c. 6 della legge 354/1975 (Ordinamento Penitenziario) “Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”. L’art. 41-bis fa parte dell’ordinamento penitenziario: è stato inserito all’interno dello stesso dalla legge 663/1986: originariamente constava di un solo comma, che riguardava la sospensione dei diritti dei carcerati in casi eccezionali di rivolta o in altre grave situazioni di emergenza. Rispetto al nostro discorso rileva però il secondo comma dell’art. 41-bis, inserito dal decreto legge nr. 306 dell’8 giugno 1992, convertito in legge il 7 agosto 1992: importante sottolineare le date, considerando che la strage di Capaci è del 23 maggio 1992 e la strage di Via d’Amelio è del 19 luglio dello stesso anno.  (per una trattazione più esaustiva, clicca qui).

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